La riforma del Condominio ha introdotto l'obbligo da parte dell'amministratore di far transitare tutte le somme che riguardano la gestione economica del condominio su uno specifico conto corrente, bancario o postale. Il conto corrente deve essere sempre intestato al Condominio. Ovviamente la firma e la gestione del conto sono sempre di competenza dell'amministratore. Lo stesso conto corrente deve essere però accessibile a chi volesse prendere visione, per legittimo interesse, della sua rendicontazione, estraendone copia a sue spese: tutti i condòmini ne hanno diritto.
Secondo quanto disposto dall’articolo 1129 del Codice Civile 7° Comma infatti:
Tale normativa non fa altro che consolidare quanto nel corso degli ultimi anni già anticipato dalla consuetudine: in assenza di norme, infatti, l'amministratore doveva evitare sovrapposizioni e confusioni tra il patrimonio personale e il patrimonio del condominio, facendo affluire i versamenti delle quote condominiali e i pagamenti per conto del condominio stesso su un apposito e separato conto corrente (Cass. Civ., sentenza n. 7162/2012).
L'amministratore deve fare attenzione alle operazioni di prelievo e deposito delle somme senza giustificato motivo: deve sempre motivare a che titolo tali operazioni vengono effettuate sul conto corrente condominiale. Va comunque tenuto presente che tanti condomini usufruiscono del cosiddetto “Fondo Cassa”, che potrebbe motivare un eventuale prelievo di contanti dal conto condominiale. Molto spesso con il Fondo Cassa si provvede alle spese minime del condominio, come ad esempio le spese postali di invio documentazione.
Qualora i condomini versassero per contanti all'amministratore le rate condominiali, le stesse dovranno essere riversate sul conto, indicandone sempre la provenienza, sempre nel caso in cui l'amministratore sia disposto ad accettare la modalità di pagamento in contanti.
L'amministratore, per la gestione del conto corrente, non percepisce alcun compenso ulteriore a quanto da lui stabilito per la gestione ordinaria.
L'omessa apertura è un elemento di grave irregolarità per il quale è possibile revocare il mandato dell'amministratore. Se infatti l'amministratore non apre o non utilizza correttamente il conto corrente condominiale, i condomini (anche singolarmente) possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e procedere con l'eventuale revoca. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria e in caso di accoglimento della domanda, il condomino potrà rivalersi per le spese legali sostenute nei confronti del condominio (a titolo di rivalsa) e il condominio a sua volta potrà rivalersi sull'amministratore revocato.
Altro aspetto da considerare è il fatto che l'apertura di un conto corrente comporta, come di consuetudine, il pagamento di spese e di un'imposta di bollo; in quest'ultimo caso già diversi istituti bancari applicano al condominio un'imposta di bollo come persona giuridica e non per persona fisica (attualmente tale importo annuale si aggira intorno ai cento euro).
Ciascun condòmino può verificare regolarità dei pagamenti e dei versamenti, tuttavia tale diritto non può bloccare la normale operatività nella gestione del condominio.
L'obiettivo infatti dell'introduzione di tale disposizione rientra in un'ottica di informazione nell'amministrare somme di denaro altrui e in un'ottica di maggiore trasparenza e chiarezza per tutti i condòmini e anche per tutti gli amministratori di condominio.