Cosa accade quando un condomino vuole installare un'antenna televisiva, ma non ha lo spazio necessario per farlo?
L'utilizzo dell'antenna, e quindi la sua installazione, è un vero e proprio diritto, che trova fondamento nella Costituzione Italiana. L'art. 21 Cost. recita infatti:
A tale diritto di espressione corrisponde il diritto a ricevere, e dunque ad essere informati. Ne consegue che l'antenna è un diritto e la decisione di installarla non può essere subordinata all'approvazione dell'assemblea condominiale. Ed a maggior ragione l'amministratore non può opporsi, in quanto tale potere non rientra nelle sue facoltà. L'assemblea può solamente porre alcune limitazioni in ordine al collocamento dell'antenna ed anche il regolamento condominiale può disciplinare la disposizione delle antenne, purché non ne vieti l'uso. A tale proposito va ricordata la sentenza 06.05.2005, n. 9393, sez. II, della Cassazione Civile, la quale ha stabilito che:
Lo stesso concetto viene espresso anche dalla sentenza n. 9427 del 21/04/2009 (Cassazione Civile), la quale afferma che l'antenna televisiva non può essere installata sul lastrico solare altrui qualora esista come alternativa uno spazio proprio o condominiale adatto a tale opera.
Perciò colui che vuole installare un'antenna televisiva, ma non ha alcuna possibilità di farlo sulla proprietà individuale, può effettuare l'installazione o sulle parti comuni o sulla proprietà esclusiva di altri condomini. Infatti l'art. 209, Capo VII, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (Dlgs 259/2003) afferma:
2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.
[…].”
Dunque è legittimo, per esempio, installare l'antenna sulla proprietà dell'appartamento vicino ed il proprietario non può rifiutarsi, pena ricorso al provvedimento d'urgenza al giudice, secondo quanto previsto dall'art. 700 del Codice di Procedura Civile.
Ovviamente vi sono delle limitazioni poste dalla giurisprudenza: una sentenza della Corte d'Appello di Milano del 30 Giugno 1995, stabilisce che non è possibile far passare i cavi all'interno dei locali del vicino se è materialmente possibile trovare loro una diversa collocazione all'interno dei propri, anche se ciò dovesse comportare una spesa notevolmente maggiore. Come riporta la sentenza del Tribunale Civile di Roma, del 27 Ottobre 1980:
In conclusione possiamo ritenere che la legislazione parli chiaro: alla base di tutto c'è l'impossibilità.
E' ovvio che, se il condomino ha la possibilità di installare l'antenna nello spazio di proprietà individuale, egli è tenuto a farlo, anche se ciò risulta essere più costoso. Collocare l'antenna nello spazio altrui diventa un diritto nel momento in cui vi è la necessità.
Inoltre con la Riforma del Condominio, in vigore dal 18 Giugno 2013, è stato introdotto l'art. 1122-bis che, in materia di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva, afferma:
Prima d'ora non vi era un articolo specifico che disciplinasse questo argomento, ma con la Riforma si pone rimedio ad una “mancanza” precedente e si evidenzia quanto detto nelle sentenze sopra citate ed emesse finora.